Lo stalking







La donna è una creatura complessa, forte, ma allo stesso tempo fragile, che non sempre la società riesce a tutelare. La cronaca italiana diffonde notizie riguardanti episodi tragici, tra i quali molti macchiati dal sangue delle vittime, che avrebbero potuto essere salvate con un intervento tempestivo della legge e, di conseguenza, della magistratura


Il primo passo verso il delitto contro la donna, che può sfociare in omicidio, è costituito da atti persecutori, che la privano della sua serenità e le impediscono di condurre una vita tranquilla, come se fosse rinchiusa in una gabbia di angoscia. La condotta di un soggetto, che tiene simili comportamenti, realizza la fattispecie delittuosa dello stalking, disciplinata dal dl. N 11/2009 , convertito dalla legge n. 38/2009 , che ha introdotto all'art. 612-bis c.p il reato di “atti persecutori”, capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) Sezione III (dei delitti contro la libertà morale) del Codice Penale.  



Art. 612 bis c.p: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".





Quelli indicati nella slide sono solo alcuni esempi, in realtà, la condotta persecutoria può manifestarsi attraverso altre tipologie di comportamenti ossessivi, come, ad esempio, i complimenti costanti, le lusinghe eccessive, o inviti ad uscire non desiderati, che si possono verificare in vari contesti, luogo di lavoro compreso 


Queste condotte reiterate (reato abituale), ledono la libertà morale della persona, ergo il diritto all’integrità della propria sfera psichica, che non deve essere turbata da ingerenze esterne. Ciò accade quando la vittima dello stalking, essendo perseguitata, non riesce più a condurre quella che si suole chiamare una vita “normale”, perché bloccata dalla paura. Condotte reiterate, che integrano gli estremi del reato di stalking anche se dirette, come disciplina l’art. 612 bis del c.p, “ad  un prossimo congiunto o a persona legata alla vittima da relazione affettiva”. 


Secondo la recente giurisprudenza, perché venga in essere il reato di stalking,  il soggetto attivo del reato deve avere la volontà, ed agire con la consapevolezza che la sua condotta sia idonea, con condotte reiterate, a produrre gli effetti disciplinati dalla normativa penale ( dolo generico), in sostanza, quello stato d’ansia nel quale la vittima perennemente vive (Corte Cost. n. 172/2014; Cass. n. 20993/2012;Cass.n.7544/2012).



Lo stalker, attraverso una siffatta condotta, riesce ad esercitare un vero e proprio controllo sull’esistenza della sua vittima. Nel caso una donna si trovi in simili situazioni può procedere nel modo seguente: 





La disciplina riguardante il reato di stalking è stata ulteriormente riformata ad opera del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella legge Legge 15 ottobre 2013 n. 119. Grazie alla riforma, sono state apportate due importanti modifiche:





L'avvocato esperto in casi di stalking, che offre la sua consulenza all'associazione è l'avv. Rosa Lupo




Autrice dell'articolo dott.ssa Scarano Manuela


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