La donna è una creatura complessa, forte, ma allo stesso tempo fragile, che non sempre la società riesce a tutelare. La cronaca italiana diffonde notizie riguardanti episodi tragici, tra i quali molti macchiati dal sangue delle vittime, che avrebbero potuto essere salvate con un intervento tempestivo della legge e, di conseguenza, della magistratura
Il primo passo verso il delitto
contro la donna, che può sfociare in omicidio, è costituito da atti
persecutori, che la privano della sua serenità e le impediscono di condurre una
vita tranquilla, come se fosse rinchiusa in una gabbia di angoscia. La condotta
di un soggetto, che tiene simili comportamenti, realizza la fattispecie delittuosa dello stalking,
disciplinata dal dl. N 11/2009 , convertito
dalla legge n. 38/2009 , che ha introdotto all'art. 612-bis c.p il reato
di “atti persecutori”, capo III (Dei delitti contro la libertà individuale)
Sezione III (dei delitti contro la libertà morale) del Codice Penale.
Art. 612 bis c.p: "salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo
da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumità' propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Quelli indicati nella slide sono
solo alcuni esempi, in realtà, la condotta persecutoria può manifestarsi
attraverso altre tipologie di comportamenti ossessivi, come, ad esempio, i
complimenti costanti, le lusinghe eccessive, o inviti ad uscire non desiderati,
che si possono verificare in vari contesti, luogo di lavoro compreso
Queste condotte reiterate (reato
abituale), ledono la libertà morale della persona, ergo il diritto
all’integrità della propria sfera psichica, che non deve essere turbata da
ingerenze esterne. Ciò accade quando la vittima dello stalking, essendo perseguitata,
non riesce più a condurre quella che si suole chiamare una vita “normale”,
perché bloccata dalla paura. Condotte reiterate, che integrano gli estremi del
reato di stalking anche se dirette, come disciplina l’art. 612 bis del c.p, “ad
un prossimo congiunto o a persona legata
alla vittima da relazione affettiva”.
Secondo la recente giurisprudenza,
perché venga in essere il reato di stalking,
il soggetto attivo del reato deve avere la volontà, ed agire con la
consapevolezza che la sua condotta sia idonea, con condotte reiterate, a produrre gli effetti disciplinati dalla normativa penale (
dolo generico), in sostanza, quello stato d’ansia nel quale la vittima
perennemente vive (Corte Cost. n. 172/2014;
Cass. n. 20993/2012;Cass.n.7544/2012).
Lo stalker, attraverso una
siffatta condotta, riesce ad esercitare un vero e proprio controllo
sull’esistenza della sua vittima. Nel caso una donna si trovi in simili
situazioni può procedere nel modo seguente:
La disciplina riguardante il reato di stalking
è stata ulteriormente riformata ad opera del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93,
convertito nella legge Legge 15 ottobre 2013 n. 119. Grazie alla riforma, sono
state apportate due importanti modifiche:
L'avvocato esperto in casi di stalking, che offre la sua consulenza all'associazione è l'avv. Rosa Lupo
Autrice dell'articolo dott.ssa Scarano Manuela
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